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dai GIORNALI di OGGIIl dl incentivi è legge. Sì del Senato alla fiducia Il provvedimento passa con 164 voti a favore, 119 contrari e 2 astenuti Via libera ai bonus per la rottamazione di auto e moto e alle quote latte 2009-04-09 |
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Decreto incentivi, via libera definitivo L'abc del contenuto
di Nicoletta Cottone
8 aprile 2009
L'abc delle modifiche
Incentivi fantasma per gli elettrodomestici (di Paola Guidi)
Via libera definitivo del Senato al decreto incentivi. Il sì dell'aula di Palazzo Madama alla quindicesima fiducia chiesta dal Governo è arrivato con 164 sì, 119 no e 2 astenuti (il voto di fiducia al Senato coincide anche con il sì al provvedimento). Il decreto prevede aiuti ai settore auto e moto, elettrodomestici, mobili, le norme sulle quote latte con la rateizzazione delle multe, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anti-speculazioni di borsa, il rifinanziamento del fondo di garanza per le Pmi, l'ammobidimento del patto di stabilità interno per gli enti locali virtuosi, che possono così avere maggiore flessibilità per gli investimenti.
Il testo del maxiemendamento della Camera ha modificato la norma sulla delocalizzazione approvata in commissione: ora gli incentivi per l'acquisto di auto, elettrodomestici e mobili, si applicheranno a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni incentivati al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'efficacia di questa disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea. Si confermano l'allargamento degli incentivi alle due ruote fino a una potenza massima di 60 kW, viene istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia con una dotazione di 400 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili nel settore dell'istruzione e per interventi legati a eventi celebrativi. Cancellate le norme che congelavano l'aumento dei canoni delle spiagge. Non sono stati sistemati due "pasticciacci": il primo relativo alla detrazione per l'acquisto di elettrodomestici legata alle ristrutturazioni, che spetterà per quelli di classe energetica non inferiore ad A+ (e non più A++ ). Il problema, però, è che la classe A+ esiste solo per frigo e congelatori già incentivati e fuori da questa norma. Seconda svista quella sull'installazione di impianti a metano e Gpl, introdotta in commissione alla Camera e ripresa dal maxiemendamento del Governo, che limita la disposizione agli autoveicoli immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 (mentre prima erano possibili anche per le euro 3, euro 4 ed euro 5). Ecco l'abc del provvedimento.
Acquisto veicoli a minore impatti ambientale (articolo 1, comma 3). Contributo aggiuntivo di 1.500 euro - rispetto a quelli concessi dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di autovetture e di autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o Gpl, o ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui questi veicoli abbiano emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006-31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010) - per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata. Il bonus, sommato a quelli di 2mila euro concessi dal comma 228, è cumulabile il bonus rottamazione previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto incentivi, a patto che l'acquisto dell'autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo euro 0, euro 1 o euro 2 (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Agevolazioni auto e moto e firma dei contratti (articolo 1, comma 6). Le agevolazioni previste nei primi 5 commi dell'articolo 1 del decreto hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le agevolazioni si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.
Agevolazioni rottamazione e regola degli aiuti "de minimis" (articolo 1, comma 8). Il bonus rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano, previsti dai commi da 1 a 5 del dl incentivi) possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni per il 2009, per contributi all'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90%, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo. La norma si applica ai veicoli con motore diesel di classe euro 0, euro 1 e euro 2 destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, articolo 47 del Codice della Strada) o veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3). Regioni e alle province autonome adotteranno i criteri di erogazione dei contributi, con provvedimenti ad hoc da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque entro il 12 aprile 2009). Prevista una destinazione prioritaria delle risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 351/1999. I contributi sono concessi in misura pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi. Il finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto Ambiente in base dei dati relativi al trasporto pubblici. I contributi non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. L'erogazione del finanziamento alle regioni e alle province autonome è subordinato alla notifica da parte di tali enti al ministero dell'Ambiente delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, in atto al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.
Aggregazione fra imprese (articolo 4, commi da 1 a 7). Disposizioni per favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (cosiddetto bonus aggregazioni). Si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. La norma introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.
Alitalia, Linee aeree italiane spa: rimborso titoli obbligazionari (articolo 7-octies). A particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, è consentito il diritto di cedere tali obbligazioni al ministero dell'Economia in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012 e con un taglio unitario di mille euro (per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento). Le assegnazioni di titoli di Stato sono limitate alla somma di 100mila euro per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli. L'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al ministero dell'Economia. I titolari di obbligazioni che intendano esercitare il relativo diritto, devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, la relativa richiesta al ministero dell'Economia, tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile a trasferire al ministero dell'Economia la totalità dei titoli obbligazionari detenuti e a rinunciare, in favore del ministero dell'Economia e e di Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli. Entro 30 giorni gli intermediari devono trasmettere al ministero dell'Economia e e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane spa, ora in amministrazione straordinaria i nominativi dei soggetti che hanno presentato la richiesta di adesione, le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute e una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni. Disposizioni sul trasferimento dei titoli. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai "conti dormienti". Istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Amianto, trattamenti pensionistici (articolo 7-ter, comma 14). Previsto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici relativi all'amianto. I benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. La norma di salvezza esclude il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Ammortizzatori sociali (articolo 7-ter, commi da 1 a 10). Novità in alcune procedure relative agli ammortizzatori sociali, all'insegna della semplificazione e della razionalizzazione. In particolare è prevista l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'Inps contestualmente all'autorizzazione del trattamento di Cigs, la definizione di un termine (20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro), ai fini della richiesta, da parte delle imprese, del pagamento diretto da parte dell'INPS, in caso di Cigs e di Cig in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009. L'Inps è autorizzata ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga e con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda (corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali) e dell'elenco dei beneficiari. si modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Interventi sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, sul trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, nonché sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; sui contratti di solidarietà, stipulati da parte di imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione dell'istituto; sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. In particolare si estende ai lavoratori destinatari della Cig e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti stabiliti, in via ordinaria, per l'accesso ai trattamenti. L'Inps erogherà un incentivo ai datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese. Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell'articolo 19 del Dl 185/2008. Per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione, portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione. Interventi su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista. Si escludono le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della Ue 2003/361/CE118, per quanto riguarda la trasferibilità di parte delle quote pregresse di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. Esclusa dalla mobilità suddetta le quote di adesione (pagate dal datore di lavoro) che siano state riversate dall'Inps al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 e limitato l'ambito del suddetto meccanismo retroattivo della mobilità alle quote versate dal datore nel triennio precedente l'adesione (da parte del datore) al nuovo fondo.
Assegnazione d'uso di frequenze radio (articolo 7-quinquis, comma 12). Viene disciplinata l'assegnazione futura di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione prevedendo che, per l'anno in corso, il 20% delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni venga trasferita, entro un mese dalla loro disponibilità, a specifici capitoli dello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica. La norma ha l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica oltre che gli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e di incrementare il Fondo per il passaggio al digitale.
Attività agricole (articolo 7-ter, comma 13). Modificato l'articolo 74 del Dlgs 276/2003, che ha escluso dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale le prestazioni svolte, limitatamente alle attività agricole, da parenti e affini fino al terzo grado, a titolo di aiuto, mutuo aiuto od obbligazione morale, a condizione che esse siano rese "in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo" e che non sussistano compensi (fatte salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori). La norma interessa ora i parenti e affini fino al quarto grado (e non più fino al terzo grado).
Autotrasporto, costo del carburante (articolo 7-sexies, comma 1). Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008, che ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto. Sarà il ministero delle Infrastrutture a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del ministero dello Sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione.
Autotrasporto, premi Inail (articolo 7-sexies, commi 2 e 5). Modifiche al comma 1-bis dell'articolo 29 del Dl 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, che contiene misure di sostegno al settore dell'autotrasporto. In particolare viene differito dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail per il settore
dell'autotrasporto e viene aumentato di ulteriori 11 milioni di euro (da 80 a 91), da destinare
interamente alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, l'importo della riduzione dei tassi di premio Inail (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell'autotrasporto con dipendenti.
Bonus autocarri a metano (articolo 1, comma 4). Contributo di 4mila euro per l'acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano. L'importo comprende i contributi previsti dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di un autocarro alimentato, in maniera esclusiva o doppia, a gas metano, ed eventuale contributo aggiuntivo di 500 euro se le emissioni di anidride carbonica del veicolo sono inferiori a 120 grammi per chilometro. Il bonus è cumulabile con quello del comma 2 dell'articolo 1 del decreto incentivi nel caso in cui l'acquisto dell'autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo di massa non superiore a 3.500 chilogrammi, "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Bonus rottamazione ciclomotori e motocicli (articolo 1, comma 5). Contributo di 500 euro per la sostituzione, tramite rottamazione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria "euro 3" o di potenza non superiore a 60 KW, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria "euro 3". I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere "euro 0" o "euro 1".
Bonus rottamazione per autovetture e autoveicoli (articolo 1, comma 1). Contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Il bonus spetta in cambio della rottamazione di autovetture e gli autoveicoli "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Bonus rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, comma 2). Contributo di 2.500 euro per la sostituzione, tramite rottamazione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria "euro 4" o "euro 5", di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da rottamare devono avere una massa non superiore a 3.500 chilogrammi ed essere "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Contratti di servizio pubblico ferroviario (articolo 7, comma 3-ter). I contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario hanno una durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei. La norma, che ha la finalità dichiarata di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, opera nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati. In pratica viene elevata la durata massima dei contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale dagli attuali nove anni a dodici anni.
Contratto di rete (articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies). Disciplinati i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione dei contratti. Con il contratto di rete, due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rche rientrano nell'ambito dei rispettivi oggetti sociali, con lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovative e la competitività sul mercato. Il contratto di rete può essere redatto in forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Il contratto deve inoltre indicare: la denominazione sociale delle imprese aderenti; l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; l'individuazione di un programma di rete, con indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun contraente, delle modalità di realizzazione di un fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli scopi sociali o della costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile (che autorizza le società a costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare); la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; l'organo incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione a tale organo da parte delle imprese aderenti. Alle reti di impresa si applicano le disposizioni previste dalla lettera b) del comma 368 dell'articolo 1 della legge 266/2005.
Controlli fiscali (articolo 7, comma da 1 a 3). Disposizioni per il potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione. Viene disciplinata una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per le seguenti imposte indirette: imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali. L'effettuazione del controllo avviene prioritariamente sulla base di appositi criteri selettivi, da individiare con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. Potenziata l'attività di contrasto all'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazione. Sanzione del 200% dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50mila euro.
Copertura finanziaria (articolo 8). Disposizioni sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Costruzioni, standard dell'acciaio (articolo 5, comma 1-bis). Aumentano gli standard dell'acciaio utilizzato nelle costruzioni. In attesa della revisione generale delle norme per le costruzioni è stato fissata la qualità dell'acciaio che potrà essere utilizzato (B450A e B450C) a partire dal prossimo giugno.
Crediti d'imposta per i bonus rottamazione (articolo 1, comma 10). I crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, sono esclusi dall'applicazione del tetto annuo, nella misura di 250mila euro, per l'utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi, previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008.
Detrazione per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e pc nelle ristrutturazioni (articolo 2). Detrazione Irpef per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, di apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. Peccato che la classe A+ esiste solo per frigo e congelatori già incentivati e fuori da questa norma. Il beneficio spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 449/1997, limitatamente alle ristrutturazioni effettuate su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dall' 1 luglio 2008. Le spese ammesse in detrazione devono essere aggiuntive rispetto a quelle sostenute per beneficiare della detrazione del 36% dal reddito per le spese di ristrutturazione dell'immobile. La misura è cumulabile con quella prevista di 200 euro per apparecchio prevista per gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica - frigoriferi, congelatori e loro combinazione – prevista dall'articolo 1, comma 353, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ed estesa fino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 20, della legge 244/2007. La detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare nel caso di incapienza, è fissata nella misura del 20% ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10mila euro. Se il beneficio della detrazione è superiore all'imposta lorda, la quota che non può essere detratta per "incapienza", non dà diritto ad alcun rimborso o credito. La detrazione è ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, dunque la quota massima detraibile ammonta a 400 euro l'anno (20% di 10mila euro diviso per 5 annualità). Attenzione: è necessario effettuare, come per le ristrutturazioni, il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Il ministero per lo Sviluppo economico promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Un decreto Sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, detterà le disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.
Disposizioni antielusive (articolo 7-quater, commi 4 e 5). Intervento sulle disposizioni di natura antielusiva in merito al regime di tassazione dei proventi previsto alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo 44 del Tuir che interessano, rispettivamente, le operazioni di pronti contro termine e di mutuo di titolo garantito aventi a oggetto titoli partecipativi, cioè azioni e quote, o strumenti finanziari assimilati alle azioni. In sostanza via ampliato l'ambito di applicazione della norma antielusiva. La nuova formulazione prevede: l'inclusione, nell'ambito di applicazione della norma antielusiva, delle "operazioni che producono analoghi effetti economici" relativamente alle quali vengono imputati "i dividendi, gli interessi e gli altri proventi"; l'estensione della norma antielusiva alle ritenute e al credito per le imposte pagate all'estero. In particolare, si dispone che il riconoscimento in Italia dei crediti per imposte versate all'estero opera solo se l'effettivo beneficiario dei dividendi, interessi e altri proventi ne avrebbe avuto diritto. Viene confermata la possibilità che l'Amministrazione finanziaria verifichi la natura elusiva delle operazioni effettuate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni del dl incentivi.
Disposizioni applicative (articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter). Il comma 9 rinvia alle disposizioni applicative dettate dai commi 230-234 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007 (si tratta di disposizioni per consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti previsti). Il comma 9-bis introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 230, della legge finanziaria 2007, semplificando la documentazione che il venditore deve consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo (una copia del documento di presa in carico del veicolo da rottamare da parte del centro autorizzato per la demolizione, al posto della copia del certificato di rottamazione attualmente richiesto). Il comma 9-ter sostituisce l'articolo 1, comma 232, della legge finanziaria 2007, relativo alla documentazione, trasmessa dal venditore, che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli devono conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. Fra le novità la documentazione può essere conservata anche solo su supporto elettronico; al posto della carta di circolazione del nuovo veicolo, deve essere conservata la domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione al posto della copia del certificato di proprietà del veicolo demolito, rilasciato dal pubblico registro automobilistico, deve essere conservata la copia del documento di presa in carico del suddetto veicolo da parte del centro autorizzato per la demolizione.
Disposizioni finali sulle quote latte (articolo 8-sexies). L'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Viene disposto che le norme sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.
Disposizioni finanziarie sulle quote latte (articolo 8-septies). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.
Finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (articolo 6, comma 1). Previsto l'intervento della Sace spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali agevolati dal decreto incentivi. Se ne occuperà il decreto Economia previsto dall'articolo 9, comma 3, del Dl 185/2008 (decreto anticrisi), con le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della Sace nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Fondi in materia di istruzione, eventi celebrativi e conti dormienti (articolo 7-quinquies, commi da 1 a 4, 7 e 9). Viene istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi legati a eventi celebrativi. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia fisserà le modalità di utilizzo del fondo e individuerà interventi e importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse. I 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 provengono dall'utilizzo di parte del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. L'onere per il 2012 viene coperto a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), che vengono conseguentemente ridotte.
Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 7-quinquies, commi 5, 6 e 8). Fino all'emanazione del decreto del ministro dello Sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, la dotazione del Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 15 della legge 266/1997), può essere incrementata, con decreto del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti: a) le risorse destinate alle imprese innovative, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514; b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Queste ultime risorse possono essere reintegrate con decreto del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/1997. Incrementata la dotazione del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge 266/1997 di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011 e di ulteriori 500 milioni per il 2012. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi (articolo 6, comma 1-bis). Integrate le disposizioni dell'articolo 9, del decreto-legge 185/2008, in materia estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali: viene estesa la disciplina applicata ai crediti maturati nei confronti dei ministeri al 31 dicembre 2007 anche a quelli maturati al 31 dicembre 2008 e viene prevista un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie. Si dispone che "in ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale". Introdotta una disposizione per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali: i ministeri sono chiamati ad avviare, di concerto con il ministero dell'Economia, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio.
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, riparto delle risorse (articolo 7-ter, comma 16). Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del Dl 112/2008, assegnate dal Cipe al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in base all'Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo (previsto dal comma 3 dell'articolo 18) circa la ripartizione territoriale dell'85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord. Tale principio era già stato stabilito al punto 10) dell'Accordo.
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (articolo 7-quinquies, commi 10 e 11). Il nuovo Fondo, che viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diventa destinatario della ripartizione delle risorse Fas a opera del Cipe in luogo del Fondo per la competitività. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale prevista in forza della delibera Cipe del 6 marzo 2009 (oltre 9 miliardi di euro) è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 7-quinquies (rispettivamente 400 milioni nel 2012 a reintegro del Fondo "conti dormienti", e 200 milioni nel 2010, 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012 da destinate al Fondo di garanzia Pmi).
Gruppo Tirrenia (articolo 7-sexies, comma 3). Per offrire una parziale copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia di Navigazione Spa, possono essere utilizzate le somme, per un importo pari a 6.615.681 euro, rese disponibili per pagamenti non più dovuti concernenti la sovvenzione degli esercizi precedenti in favore del medesimo Gruppo. Viene estesa al personale del gruppo Tirrenia l'applicabilità dell'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (Finanziaria 2009) che prevede la concessione, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, da parte del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, anche in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità).
Impegno a non delocalizzare per le aziende produttrici dei beni incentivati (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter). Le agevolazioni previste dal decreto incentivi per la sostituzione di veicoli, di mobili ed elettrodomestici, si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo (ne fanno parte, oltre ai paesi Ue, tre dei quattro paesi Aels - Islanda, Liechtenstein e Norvegia-, senza la Svizzera). La disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
Installazione di impianti a Gpl e metano (articolo 1, comma 7). Vengono incrementati da 350 a 500 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a Gpl e da 500 a 650 euro quelli per l'installazione di impianti a metano, ma vengono limitate agli autoveicoli immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 (mentre prima erano possibili anche per le euro 3, euro 4 ed euro 5). L'agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 e opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall'articolo 2, comma 59, del Dl 262/2006, e successivamente incrementata dall'articolo 29, comma 8, del Dl 248/2007.
Iva per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria (articolo 3-bis). Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa autorizzazione comunitaria, estenderà il regime Iva a esigibilità differita ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria (decreto legislativo 270/1999).
Lavoratori socialmente utili (articolo 7-ter, comma 21). Interpretazione autentica, con effetto retroattivo, che chiarisce l'ambito dei beneficiari dello stanziamento previsto dall'articolo 41, comma 16-terdecies, del Dl 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009. Lo stanziamento consente la conclusione, entro tre mesi, delle procedure relative alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politiche attive del lavoro intese alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in Asu e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio. La misura del finanziamento è pari a 55 milioni di euro annui. La disposizione chiarisce che lo stanziamento riguarda solo i comuni della Regione siciliana che abbiano in passato stipulato analoghe convenzioni con il ministero del Lavoro e che siano stati interessati dai precedenti interventi finanziari.
Lavoro occasionale di tipo accessorio (articolo 7-ter, comma 12). Modifiche al lavoro occasionale di tipo accessorio. Vengono incluse tra le attività dove poter svolgere questo tipo di prestazioni di lavoro quelle relative a manifestazioni fieristiche, quelle rese in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a scuola o all'università, compatibilmente con gli impegni scolastici e universitari (la norma vigente ammetteva le attività prestate durante i periodi di vacanza). Le attività relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli o a lavori di emergenza o di solidarietà possono rientrare nell'ambito di applicazione del lavoro occasionale anche se il committente è pubblico. Fra le novità le attività agricole di carattere stagionale possono essere svolte come lavoro accessorio anche da casalinghe. Possono essere riconosciute come prestazioni accessorie anche le attività svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. In via sperimentale per il 2009, poi, è permesso che prestazioni di lavoro accessorio siano svolte, in tutti i settori produttivi, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite di 3mila euro per anno solare. Le prestazioni di lavoro accessorio in questo caso devono essere comunque compatibili con quanto disposto dall'articolo 19, comma 10, del Dl185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. L'Inps deve provvedere a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Mercati finanziari (articolo 7, commi da 3-quater a 3-sexies). Strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società. A tal fine vengono apportate una serie di modifiche al testo unico dell'intermediazione finanziaria e al codice civile. Le disposizioni aumentano la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Viene affidata alla Consob la facoltà di ridurre al di sotto del 2% la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti. Si aumenta la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate.
Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti (articolo 3, comma 4-bis). La norma chiarisce le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa, quali: la concessione di finanziamenti; il rilascio di garanzie; l'assunzione di capitale di rischio o di debito. Le operazioni di finanziamento possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia. Tutte le operazioni precedentemente elencate possono essere effettuate direttamente dalla Cassa medesima o mediante l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Questa ultima disposizione prevede l'eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese per le quali è ammesso esclusivamente il finanziamento attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
Opportunità di lavoro (articolo 7-ter, comma 11). I centri pubblici per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere queste funzioni devono rendere note con cadenza almeno settimanale le opportunità di lavoro disponibili, utilizzando forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa locali. Il rispetto di questo obbligo è funzionale ai fini del riconoscimento e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento per i servizi.
Patto di stabilità interno (articolo 7-quater, commi da 1 a 3, da 7 a 11, da 13 a 16). Integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, il cui impianto generale è definito dal Dl 112/2008, con lo scopo di risolvere alcune problematiche applicative emerse con riferimento alle spese di investimento degli enti territoriali che, in base alla disciplina attuale, rientrano nei vincoli del Patto di stabilità interno, nonché a consentire la realizzazione degli ammortizzatori sociali necessari a fronteggiare l'attuale crisi economica, come previsto nell'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio scorso. Previste deroghe alla disciplina del Patto di stabilità per l'anno 2009 relativo alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, per quanto riguarda le spese in conto capitale. Ogni regione deve definire e comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, come determinato in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009-2011, la Regione comunica altresì al ministero dell'Economia, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. A vantaggio delle Regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009 per gli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 7-quater, è autorizzato lo svincolo di destinazione di somme a essi spettanti, per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili per gli enti locali, al fine del loro utilizzo esclusivo per finalità di investimento, nei limiti definiti dal Patto di stabilità interno per l'anno 2009. Il beneficio si applica alle sole regioni che abbiano rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2008. Dell'utilizzo delle somme svincolate deve esserne data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme. Introdotta una sorta di sanatoria per quanto riguarda le previsioni di saldo degli enti locali che, alla data del 10 marzo 2009, hanno già approvato i loro bilanci di previsione in applicazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del Dl n. 112. La norma chiarisce però che le previsioni di saldo restano invariate soltanto per gli enti locali che hanno redatto i loro bilanci escludendo le entrate straordinarie indicate dal comma 8 "sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009", chiarendo, dunque, l'interpretazione della norma che viene abrogata. A decorrere dal 2009, l'esclusione delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell'Ue, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità. Per quanto riguarda le certificazioni che gli enti locali sono tenuti a inviare al ministero dell'Economia ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per il 2008, viene stabilito il termine perentorio del 31 maggio 2009.
Patto di stabilità interno Regioni e Province autonome (articolo 7-ter, commi da 18 a 20). Escluse dal Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti che vengono realizzate utilizzando finanziamenti statali (quote di cofinanziamento nazionale) per interventi in materia di ammortizzatori sociali cofinanziati da fondi comunitari, come stabilito nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26 febbraio 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Piano casa (articolo 7-quater, comma 12). Introdotte alcune modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 112/2008 sul Piano casa. In particolare viene reintrodotta, alla lettera a), l'intesa con la Conferenza Unificata per l'approvazione del Piano previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legge 112/2008. L'intesa viene estesa, mediante la lettera b), anche al comma 12 del medesimo articolo 11 con riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'edilizia a canone speciale. Elevate da 100 a 200 milioni di euro le risorse assegnate dall'articolo 11, comma 12-bis, del decreto legge n. 112, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale.
Piccole e medie imprese (articolo 7-septies). CONTINUA ..."
8 aprile 2009
In attesa delle disposizioni di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, estensione degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 15 della legge Bersani, la 266/1997). Possibilità di destinare gli interventi del fondo di garanzia, le cui risorse sono confluite nello stesso Fondo per la finanza d'impresa, anche a misure volte a consentire alle piccole e medie imprese destinatarie dei benefici del suddetto fondo, di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere, e di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo.
Potenziamento lotta all'evasione (articolo 7, commi 1-bis e 1-ter). Incremento di 4 milioni di euro l'anno 2009 e 2010 degli stanziamenti finalizzati a finanziare l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. L'incremento dello stanziamento finanzierà le spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli 007 del Fisco.
Prepensionamento giornalisti iscritti all'Inpgi (articolo 7-ter, comma 17). La disposizione modifica l'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/198, in materia di prepensionamento dei giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). L'articolo 37 prevede per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e delle imprese editrici di giornali periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare, entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi individuati, per il trattamento di pensione di vecchiaia. La modifica introdotta subordina questo beneficio previdenziale alla sussistenza di un relativo accordo, recepito in sede di ministero del Lavoro.
Pubblico impiego (articolo 7-ter, comma 15). Utilizzo in favore del pubblico impiego di parte delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell'allegato B del Dl 112/2008.
Quote latte (articolo 8-bis). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione. Sul fronte della restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale si stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, del Dl 49/2003 che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso: i produttori non titolari di quota; i produttori che abbiano superato "il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati, ai fini della restituzione stessa, dopo tutte le altre categorie individuate nell'articolo 9, comma 4, del Dl 49/2003. Definiti i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Dl 49/2003, cioè quelle che hanno per beneficiari, nell'ordine: coloro che hanno pagato indebitamente; i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna; quelli delle zone svantaggiate; aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria. L'eventuale residuo verrà invece ripartito, a decorrere dalla prossima campagna, nel seguente ordine tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che: a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 20072008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; b) che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale. Disposta l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il Mipaaf, delle ulteriori somme residue. Disciplinata l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia. La maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008. Gli aumenti della quota nazionale derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e dal Regolamento n. 72/2009 sono attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Le assegnazioni così disposte sono revocate qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano, anche attraverso la rateizzazione, in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze. Fissate condizioni, priorità e limiti nelle assegnazioni. Divieto di vendere o affittare fino al 31 marzo 2015, quando è prevista peraltro la fine del regime delle quote latte, i quantitativi assegnati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4, che in caso di cessazione dell'attività confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del Dl 49/2003.
Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte (articoli 8-quater e 8-quinquies). Gli articoli riproducono, rispettivamente, i primi tre commi dell'articolo 3 e gran parte dell'articolo 4 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione. Prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti (di importo non inferiore a 25.000 euro) iscritti nel registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione, gravata da interessi, avviene: per una durata non superiore a 13 anni, se i debiti sono inferiori a 100mila euro; per una durata non superiore a 22 anni, se i debiti siano compresi tra 100mila e 300.000 euro; per una durata non superiore a 30 anni, se i debiti siano superiori a 300mila euro, Indicate le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione, differenziato in ragione della durata della rateizzazione. Definite le procedure per la rateizzazione, che si avviano con l'intimazione al pagamento delle somme esigibili che l'Agea dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.Si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. Il produttore ha poi 60 giorni di tempo, dal ricevimento dell'intimazione, per presentare all'Agea la richiesta di rateizzazione. Lo stesso termine si applica nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto in esame. Le disposizioni sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010. All'atto dell'accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa a ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. Prevista la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Politiche, di un Commissario straordinario (che resterà in carica fino al 31 dicembre 2010), scelto tra i dirigenti del Mipaaf, degli enti vigilati dal ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell'Agea assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione. Definiti i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazionale (mancato pagamento del prelievo latte, omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione, rigetto della richiesta di rateizzazione, rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta. A queste ipotesi si aggiunge quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione. In caso di revoca, questa ha effetto con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati. È previsto che gli organismi pagatori di provvidenze e aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produttori che hanno chiesto la rateizzazione, fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. È sanzionata con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che con la revoca delle quote assegnate, il mancato pagamento anche di una sola rata. L'Agea provvede alla riscossione coattiva, in caso di mancata presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione, di interruzione del pagamento anche di una sola rata.
Registro nazionale dei debiti (articolo 8-ter). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al
relativo disegno di legge di conversione. Si istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006173, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. L'istituzione del Registro attua l'articolo 5-ter del regolamento n. 885/2006, introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008, che impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore. L'iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari e anche nazionali, sono tenuti a effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito. Si autorizzano gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie. È demandata a provvedimenti Agea la definizione delle modalità tecniche di attuazione, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori. Demandato a un decreto Economia la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente alla possibilità per gli Stati membri di non procedere, per importi di minima entità, al recupero delle somme indebitamente erogate.
Reti di imprese (articolo 3, commi da 1 a 3). Intervento sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi – introdotta dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall'articolo 6-bis, del Dl 112/2008. La disciplina, introdotta con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi. Le modifiche sono dirette a includere anche i tributi locali nell'ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d'imprese e delle catene di forniture. Viene reintrodotta la disciplina tributaria originariamente prevista dalla Finanziaria 2006 e successivamente sostituita dal decreto legge 112/2008: il distretto può optare per l'applicazione di uno dei seguenti regimi tributari: 1) regime della tassazione di distretto, 2) regime della tassazione concordata con l'Amministrazione finanziaria. Possono aderire al distretto, come spiega la relazione illustrativa allegata al provvedimento "anche le imprese non soggette all'imposte sul reddito delle società (Ires)". Lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale". Dall'attuazione della disposizione non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l'anno 2009, e 50 milioni a decorrere dal 2010.
Richiesta finanziamenti alla Banca europea per gli investimenti (articolo 6, comma 1-ter). I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere finanziamenti alla Bei, Banca europea per gli Investimenti, secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento.
Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica (articolo 5-bis). Disposizione per agevolare la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a olio combustibile e in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge incentivi, per consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido. Si può procedere alla riconversione anche in deroga alla legislazione nazionale e regionale che prevede limiti di localizzazione degli impianti, e che la riconversione sia subordinata all'abbattimento delle emissioni nella misura di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente per i grandi impianti di combustione.
Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili (articolo 5, comma 1). Ridotte le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione e il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all'1,5% per quelli non ammortizzabili.
Riscossione crediti Inps (articolo 7-quater, comma 6). Colpo d'acceleratore delle procedure di riscossione dei crediti Inps: viene affidata agli agenti della riscossione (Riscossione Spa e sue società partecipate) la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati e ceduti dall'Inps, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.
Servizi pubblici di navigazione lacuale (articolo 7-sexies, comma 4). Per assicurare la continuità del sevizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, si consente alla Gestione Governativa Navigazione Laghi di utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008.
Sostegno alle esportazioni (articolo 4, comma 7-bis). Trecento milioni di euro sono destinati alle attività di credito all'esportazione. Dalle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria
intestato al fondo istituito dall'articolo 2 del Dl 251/1981 sarà prelevata la somma individuata per essere trasferita al conto di Tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973.
Sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature (articolo 7, commi 1-quinquies e 1-sexies). Sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale. In attesa del decreto sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall'articolo 1, comma 847 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) e non ancora operativo, dispone l'utilizzo, per il 2009, di una quota delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (cosiddetta legge Bersani), confluito nello stesso Fondo per la finanza d'impresa. Dieci milioni di euro sono destinate, ai fini del rilascio di garanzie anche mediante ricorso ai consorzi di garanzia fidi, alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, nell'ambito dei quali siano state realizzate opere collettive per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque a uso industriale. Un decreto Sviluppo economico, da emanarsi di concerto con l'Economia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, detterà le disposizioni necessarie all'attuazione delle disposizioni.
Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (articolo 7-bis). La norma incide sulla disciplina del servizio di noleggio con conducente allo scopo di sospendere sino al 30 giugno 2009 le norme di cui all'articolo 29 del Milleproroghe (Dl 207/2008) in attesa di ridefinire il tessuto normativo di riferimento.
Trasporto pubblico locale (articolo 7, comma 1-quater). Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 273, della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006), relative al finanziamento degli accordi relativi alla concessione dell'indennità del trattamento di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto (articolo 4, comma 2 del Dm 6 agosto 2007), si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2007.
Velocizzazione delle procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale (articolo 7, comma 3-bis). Modifiche all'articolo 20 del decreto legge 185/2008 in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale. Vengono attribuiti al commissario, per l'espletamento di questi compiti, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari (può derogare a ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare). Il commissario, qualora dipendente di un'amministrazione pubblica statale, viene collocato fuori ruolo per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Disciplinato anche il rientro in ruolo prevedendo che, in assenza di posti disponibili, il dipendente venga collocato temporaneamente in soprannumero da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni. In tale ipotesi l'onere finanziato deve tuttavia essere compensato rendendo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario.
8 aprile 2009
CORRIERE della SERA
per l'articolo completo vai al sito Internet http://www.corriere.it2009-04-09
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REPUBBLICA per l'articolo completo vai al sito Internet http://www.repubblica.it/2009-04-09 Il provvedimento passa con 164 voti a favore, 119 contrari e 2 astenuti Via libera ai bonus per la rottamazione di auto e moto e alle quote latte Il dl incentivi è legge sì del Senato alla fiducia ROMA - Con 164 voti a favore, 119 contrari e 2 astenuti il Senato ha approvato la fiducia ed il decreto sugli incentivi. Il provvedimento, che scadeva il 12 aprile prossimo e sul quale il governo ha posto la fiducia, è stato convertito e dunque ora è legge. Ecco le principali misure del decreto, approvato definitivamente da Palazzo Madama: BONUS ROTTAMAZIONE 1.500 EURO - Ne beneficerà chi cambierà la vecchia auto con una nuova Euro 4 o Euro 5. Il bonus sale nel caso di vetture che inquinano meno e per l'acquisto di furgoncini. PER LE DUE-RUOTE 500 EURO - Vale per ciclomotori e moto ed è condizionato all'acquisto di un Euro3. ELETTRODOMESTICI E MOBILI, SCONTO 20% - Il bonus fiscale è sull'Irpef ma è condizionato all'avvio di una ristrutturazione edilizia. PACCHETTO PRECARI - Si accelerano i tempi per accedere alla cig e aumenta dal 10 al 20% l'indennità per i co.co.pro. Consentiti anche piccoli lavori nel periodo in cui si è sospesi dall'occupazione. DISTRETTI E RETI DI IMPRESE - Agevolazioni fiscali alle imprese che scelgono di aggregarsi. CDP ANCHE PER SOSTEGNO A PMI - Si ampliano le funzioni della cassa Depositi e prestiti. IVA CASSA ANCHE A FORNITORI ALITALIA - Arriva l'Iva di cassa anche per le imprese fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria. 300 MLN A SOSTEGNO ESPORTAZIONI - La misura ha l'obiettivo di rafforzare il credito per chi esporta. GIRO VITE SU COMPENSAZIONI FISCALI - Vengono inasprite le sanzioni nel caso di compensazioni indebite. 10 MLN A TESSILE E CONCERIA - Sostegno ai distretti industriali in crisi. MINI-FONDO AI COMUNI - Fuori dal patto di stabilità interno, per un ammontare complessivo di 150 milioni di euro, gli investimenti per le infrastrutture della sicurezza. 400 MLN PER LSU E CELEBRAZIONI - Il fondo, alimentato anche dai conti dormienti, sarà istituito presso la presidenza del Consiglio. FONDO DI GARANZIA - La dotazione viene aumentata di 1 miliardo di euro in tre anni. Servirà anche a sostenere il credito delle piccole e medie imprese. SCONTI SU DECODER - Per facilitare il passaggio al digitale terrestre. Saranno introdotti gradualmente nelle regioni e verranno legati alle condizioni di reddito. BOND ALITALIA, MINI RIMBORSO - Il governo stanzia 100 milioni per rimborsare in parte i piccoli obbligazionisti di Alitalia attraverso l'emissione di titoli di Stato con scadenza 2012. MENO VINCOLI PER CENTRALI A CARBONE - Via ai vincoli burocratici per convertire i vecchi impianti inquinanti per la produzione di elettricità in nuove strutture a carbone pulito che garantiscano un dimezzamento delle emissioni inquinanti. La norma interessa la centrale Enel di Porto Tolle. DELOCALIZZAZIONE - Gli aiuti alle imprese previsti dal decreto legge incentivi potranno essere concessi solo alle aziende che "si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico europeo la produzione dei beni". NOVITA' SULL'OPA - L'obbligo di Opa per chi già detiene una partecipazione superiore al 30% scatterà con acquisti superiori al 5% in un anno. La Consob, poi, potrà fissare per un periodo limitato di tempo soglie inferiori al 2% per l'obbligo di comunicazione di partecipazioni rilevanti al mercato. POSTE E FS, VIA LA STRETTA SULLE CONSULENZE - Si allargano le possibilità di spesa anche relative alla pubblicità o alle sponsorizzazioni. QUOTE LATTE - Obbligo di rinuncia al contenzioso per chi ottiene la rateizzazione della multa e assegnazione delle quote aggiuntive anche agli 'splafonatori'. (8 aprile 2009)
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L'UNITA' per l'articolo completo vai al sito Internet http://www.unita.it2009-04-09
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il SOLE 24 ORE per l'articolo completo vai al sito Internet http://www.ilsole24ore.com2009-04-09 Decreto incentivi, via libera definitivo L'abc del contenuto di Nicoletta Cottone 8 aprile 2009 L'abc delle modifiche Incentivi fantasma per gli elettrodomestici (di Paola Guidi) Via libera definitivo del Senato al decreto incentivi. Il sì dell'aula di Palazzo Madama alla quindicesima fiducia chiesta dal Governo è arrivato con 164 sì, 119 no e 2 astenuti (il voto di fiducia al Senato coincide anche con il sì al provvedimento). Il decreto prevede aiuti ai settore auto e moto, elettrodomestici, mobili, le norme sulle quote latte con la rateizzazione delle multe, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anti-speculazioni di borsa, il rifinanziamento del fondo di garanza per le Pmi, l'ammobidimento del patto di stabilità interno per gli enti locali virtuosi, che possono così avere maggiore flessibilità per gli investimenti. Il testo del maxiemendamento della Camera ha modificato la norma sulla delocalizzazione approvata in commissione: ora gli incentivi per l'acquisto di auto, elettrodomestici e mobili, si applicheranno a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni incentivati al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'efficacia di questa disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea. Si confermano l'allargamento degli incentivi alle due ruote fino a una potenza massima di 60 kW, viene istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia con una dotazione di 400 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili nel settore dell'istruzione e per interventi legati a eventi celebrativi. Cancellate le norme che congelavano l'aumento dei canoni delle spiagge. Non sono stati sistemati due "pasticciacci": il primo relativo alla detrazione per l'acquisto di elettrodomestici legata alle ristrutturazioni, che spetterà per quelli di classe energetica non inferiore ad A+ (e non più A++ ). Il problema, però, è che la classe A+ esiste solo per frigo e congelatori già incentivati e fuori da questa norma. Seconda svista quella sull'installazione di impianti a metano e Gpl, introdotta in commissione alla Camera e ripresa dal maxiemendamento del Governo, che limita la disposizione agli autoveicoli immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 (mentre prima erano possibili anche per le euro 3, euro 4 ed euro 5). Ecco l'abc del provvedimento. Acquisto veicoli a minore impatti ambientale (articolo 1, comma 3). Contributo aggiuntivo di 1.500 euro - rispetto a quelli concessi dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di autovetture e di autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o Gpl, o ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui questi veicoli abbiano emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006-31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010) - per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata. Il bonus, sommato a quelli di 2mila euro concessi dal comma 228, è cumulabile il bonus rottamazione previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto incentivi, a patto che l'acquisto dell'autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo euro 0, euro 1 o euro 2 (immatricolati entro il 31 dicembre 1999). Agevolazioni auto e moto e firma dei contratti (articolo 1, comma 6). Le agevolazioni previste nei primi 5 commi dell'articolo 1 del decreto hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le agevolazioni si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria. Agevolazioni rottamazione e regola degli aiuti "de minimis" (articolo 1, comma 8). Il bonus rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano, previsti dai commi da 1 a 5 del dl incentivi) possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni per il 2009, per contributi all'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90%, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo. La norma si applica ai veicoli con motore diesel di classe euro 0, euro 1 e euro 2 destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, articolo 47 del Codice della Strada) o veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3). Regioni e alle province autonome adotteranno i criteri di erogazione dei contributi, con provvedimenti ad hoc da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque entro il 12 aprile 2009). Prevista una destinazione prioritaria delle risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 351/1999. I contributi sono concessi in misura pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi. Il finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto Ambiente in base dei dati relativi al trasporto pubblici. I contributi non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. L'erogazione del finanziamento alle regioni e alle province autonome è subordinato alla notifica da parte di tali enti al ministero dell'Ambiente delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, in atto al momento dell'erogazione del finanziamento stesso. Aggregazione fra imprese (articolo 4, commi da 1 a 7). Disposizioni per favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (cosiddetto bonus aggregazioni). Si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. La norma introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze. Alitalia, Linee aeree italiane spa: rimborso titoli obbligazionari (articolo 7-octies). A particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, è consentito il diritto di cedere tali obbligazioni al ministero dell'Economia in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012 e con un taglio unitario di mille euro (per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento). Le assegnazioni di titoli di Stato sono limitate alla somma di 100mila euro per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli. L'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al ministero dell'Economia. I titolari di obbligazioni che intendano esercitare il relativo diritto, devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, la relativa richiesta al ministero dell'Economia, tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile a trasferire al ministero dell'Economia la totalità dei titoli obbligazionari detenuti e a rinunciare, in favore del ministero dell'Economia e e di Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli. Entro 30 giorni gli intermediari devono trasmettere al ministero dell'Economia e e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane spa, ora in amministrazione straordinaria i nominativi dei soggetti che hanno presentato la richiesta di adesione, le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute e una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni. Disposizioni sul trasferimento dei titoli. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai "conti dormienti". Istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate. Amianto, trattamenti pensionistici (articolo 7-ter, comma 14). Previsto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici relativi all'amianto. I benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. La norma di salvezza esclude il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Ammortizzatori sociali (articolo 7-ter, commi da 1 a 10). Novità in alcune procedure relative agli ammortizzatori sociali, all'insegna della semplificazione e della razionalizzazione. In particolare è prevista l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'Inps contestualmente all'autorizzazione del trattamento di Cigs, la definizione di un termine (20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro), ai fini della richiesta, da parte delle imprese, del pagamento diretto da parte dell'INPS, in caso di Cigs e di Cig in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009. L'Inps è autorizzata ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga e con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda (corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali) e dell'elenco dei beneficiari. si modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Interventi sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, sul trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, nonché sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; sui contratti di solidarietà, stipulati da parte di imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione dell'istituto; sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. In particolare si estende ai lavoratori destinatari della Cig e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti stabiliti, in via ordinaria, per l'accesso ai trattamenti. L'Inps erogherà un incentivo ai datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese. Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell'articolo 19 del Dl 185/2008. Per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione, portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione. Interventi su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista. Si escludono le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della Ue 2003/361/CE118, per quanto riguarda la trasferibilità di parte delle quote pregresse di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. Esclusa dalla mobilità suddetta le quote di adesione (pagate dal datore di lavoro) che siano state riversate dall'Inps al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 e limitato l'ambito del suddetto meccanismo retroattivo della mobilità alle quote versate dal datore nel triennio precedente l'adesione (da parte del datore) al nuovo fondo. Assegnazione d'uso di frequenze radio (articolo 7-quinquis, comma 12). Viene disciplinata l'assegnazione futura di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione prevedendo che, per l'anno in corso, il 20% delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni venga trasferita, entro un mese dalla loro disponibilità, a specifici capitoli dello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica. La norma ha l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica oltre che gli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e di incrementare il Fondo per il passaggio al digitale. Attività agricole (articolo 7-ter, comma 13). Modificato l'articolo 74 del Dlgs 276/2003, che ha escluso dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale le prestazioni svolte, limitatamente alle attività agricole, da parenti e affini fino al terzo grado, a titolo di aiuto, mutuo aiuto od obbligazione morale, a condizione che esse siano rese "in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo" e che non sussistano compensi (fatte salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori). La norma interessa ora i parenti e affini fino al quarto grado (e non più fino al terzo grado). Autotrasporto, costo del carburante (articolo 7-sexies, comma 1). Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008, che ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto. Sarà il ministero delle Infrastrutture a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del ministero dello Sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione. Autotrasporto, premi Inail (articolo 7-sexies, commi 2 e 5). Modifiche al comma 1-bis dell'articolo 29 del Dl 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, che contiene misure di sostegno al settore dell'autotrasporto. In particolare viene differito dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail per il settore dell'autotrasporto e viene aumentato di ulteriori 11 milioni di euro (da 80 a 91), da destinare interamente alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, l'importo della riduzione dei tassi di premio Inail (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell'autotrasporto con dipendenti. Bonus autocarri a metano (articolo 1, comma 4). Contributo di 4mila euro per l'acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano. L'importo comprende i contributi previsti dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di un autocarro alimentato, in maniera esclusiva o doppia, a gas metano, ed eventuale contributo aggiuntivo di 500 euro se le emissioni di anidride carbonica del veicolo sono inferiori a 120 grammi per chilometro. Il bonus è cumulabile con quello del comma 2 dell'articolo 1 del decreto incentivi nel caso in cui l'acquisto dell'autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo di massa non superiore a 3.500 chilogrammi, "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999). Bonus rottamazione ciclomotori e motocicli (articolo 1, comma 5). Contributo di 500 euro per la sostituzione, tramite rottamazione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria "euro 3" o di potenza non superiore a 60 KW, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria "euro 3". I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere "euro 0" o "euro 1". Bonus rottamazione per autovetture e autoveicoli (articolo 1, comma 1). Contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Il bonus spetta in cambio della rottamazione di autovetture e gli autoveicoli "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999). Bonus rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, comma 2). Contributo di 2.500 euro per la sostituzione, tramite rottamazione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria "euro 4" o "euro 5", di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da rottamare devono avere una massa non superiore a 3.500 chilogrammi ed essere "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999). Contratti di servizio pubblico ferroviario (articolo 7, comma 3-ter). I contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario hanno una durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei. La norma, che ha la finalità dichiarata di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, opera nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati. In pratica viene elevata la durata massima dei contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale dagli attuali nove anni a dodici anni. Contratto di rete (articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies). Disciplinati i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione dei contratti. Con il contratto di rete, due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rche rientrano nell'ambito dei rispettivi oggetti sociali, con lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovative e la competitività sul mercato. Il contratto di rete può essere redatto in forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Il contratto deve inoltre indicare: la denominazione sociale delle imprese aderenti; l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; l'individuazione di un programma di rete, con indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun contraente, delle modalità di realizzazione di un fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli scopi sociali o della costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile (che autorizza le società a costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare); la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; l'organo incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione a tale organo da parte delle imprese aderenti. Alle reti di impresa si applicano le disposizioni previste dalla lettera b) del comma 368 dell'articolo 1 della legge 266/2005. Controlli fiscali (articolo 7, comma da 1 a 3). Disposizioni per il potenziamento dei controlli fiscali e di inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione. Viene disciplinata una forma di controllo mirato sulle agevolazioni previste dalla legge per le seguenti imposte indirette: imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta delle agevolazioni fruite in sede di liquidazione o di autoliquidazione delle imposte principali. L'effettuazione del controllo avviene prioritariamente sulla base di appositi criteri selettivi, da individiare con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. Potenziata l'attività di contrasto all'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazione. Sanzione del 200% dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50mila euro. Copertura finanziaria (articolo 8). Disposizioni sulla copertura finanziaria del provvedimento. Costruzioni, standard dell'acciaio (articolo 5, comma 1-bis). Aumentano gli standard dell'acciaio utilizzato nelle costruzioni. In attesa della revisione generale delle norme per le costruzioni è stato fissata la qualità dell'acciaio che potrà essere utilizzato (B450A e B450C) a partire dal prossimo giugno. Crediti d'imposta per i bonus rottamazione (articolo 1, comma 10). I crediti di imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi, anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio, sono esclusi dall'applicazione del tetto annuo, nella misura di 250mila euro, per l'utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi, previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008. Detrazione per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e pc nelle ristrutturazioni (articolo 2). Detrazione Irpef per le spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, di apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. Peccato che la classe A+ esiste solo per frigo e congelatori già incentivati e fuori da questa norma. Il beneficio spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione previste dall'articolo 1 della legge 449/1997, limitatamente alle ristrutturazioni effettuate su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dall' 1 luglio 2008. Le spese ammesse in detrazione devono essere aggiuntive rispetto a quelle sostenute per beneficiare della detrazione del 36% dal reddito per le spese di ristrutturazione dell'immobile. La misura è cumulabile con quella prevista di 200 euro per apparecchio prevista per gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica - frigoriferi, congelatori e loro combinazione – prevista dall'articolo 1, comma 353, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ed estesa fino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 20, della legge 244/2007. La detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare nel caso di incapienza, è fissata nella misura del 20% ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10mila euro. Se il beneficio della detrazione è superiore all'imposta lorda, la quota che non può essere detratta per "incapienza", non dà diritto ad alcun rimborso o credito. La detrazione è ripartita, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo, dunque la quota massima detraibile ammonta a 400 euro l'anno (20% di 10mila euro diviso per 5 annualità). Attenzione: è necessario effettuare, come per le ristrutturazioni, il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Il ministero per lo Sviluppo economico promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Un decreto Sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, detterà le disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali. Disposizioni antielusive (articolo 7-quater, commi 4 e 5). Intervento sulle disposizioni di natura antielusiva in merito al regime di tassazione dei proventi previsto alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo 44 del Tuir che interessano, rispettivamente, le operazioni di pronti contro termine e di mutuo di titolo garantito aventi a oggetto titoli partecipativi, cioè azioni e quote, o strumenti finanziari assimilati alle azioni. In sostanza via ampliato l'ambito di applicazione della norma antielusiva. La nuova formulazione prevede: l'inclusione, nell'ambito di applicazione della norma antielusiva, delle "operazioni che producono analoghi effetti economici" relativamente alle quali vengono imputati "i dividendi, gli interessi e gli altri proventi"; l'estensione della norma antielusiva alle ritenute e al credito per le imposte pagate all'estero. In particolare, si dispone che il riconoscimento in Italia dei crediti per imposte versate all'estero opera solo se l'effettivo beneficiario dei dividendi, interessi e altri proventi ne avrebbe avuto diritto. Viene confermata la possibilità che l'Amministrazione finanziaria verifichi la natura elusiva delle operazioni effettuate prima della data di entrata in vigore delle disposizioni del dl incentivi. Disposizioni applicative (articolo 1, commi 9, 9-bis e 9-ter). Il comma 9 rinvia alle disposizioni applicative dettate dai commi 230-234 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007 (si tratta di disposizioni per consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti previsti). Il comma 9-bis introdotto dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 230, della legge finanziaria 2007, semplificando la documentazione che il venditore deve consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo (una copia del documento di presa in carico del veicolo da rottamare da parte del centro autorizzato per la demolizione, al posto della copia del certificato di rottamazione attualmente richiesto). Il comma 9-ter sostituisce l'articolo 1, comma 232, della legge finanziaria 2007, relativo alla documentazione, trasmessa dal venditore, che le imprese costruttrici o importatrici dei veicoli devono conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. Fra le novità la documentazione può essere conservata anche solo su supporto elettronico; al posto della carta di circolazione del nuovo veicolo, deve essere conservata la domanda di immatricolazione/carta provvisoria di circolazione al posto della copia del certificato di proprietà del veicolo demolito, rilasciato dal pubblico registro automobilistico, deve essere conservata la copia del documento di presa in carico del suddetto veicolo da parte del centro autorizzato per la demolizione. Disposizioni finali sulle quote latte (articolo 8-sexies). L'articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Viene disposto che le norme sulla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte sono applicabili per l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009. Disposizioni finanziarie sulle quote latte (articolo 8-septies). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (articolo 6, comma 1). Previsto l'intervento della Sace spa nella prestazione di garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti destinati all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali agevolati dal decreto incentivi. Se ne occuperà il decreto Economia previsto dall'articolo 9, comma 3, del Dl 185/2008 (decreto anticrisi), con le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della Sace nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Fondi in materia di istruzione, eventi celebrativi e conti dormienti (articolo 7-quinquies, commi da 1 a 4, 7 e 9). Viene istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi legati a eventi celebrativi. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia fisserà le modalità di utilizzo del fondo e individuerà interventi e importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse. I 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 provengono dall'utilizzo di parte del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. L'onere per il 2012 viene coperto a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), che vengono conseguentemente ridotte. Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 7-quinquies, commi 5, 6 e 8). Fino all'emanazione del decreto del ministro dello Sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, la dotazione del Fondo di garanzia per le Pmi (articolo 15 della legge 266/1997), può essere incrementata, con decreto del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti: a) le risorse destinate alle imprese innovative, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514; b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Queste ultime risorse possono essere reintegrate con decreto del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/1997. Incrementata la dotazione del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge 266/1997 di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011 e di ulteriori 500 milioni per il 2012. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi (articolo 6, comma 1-bis). Integrate le disposizioni dell'articolo 9, del decreto-legge 185/2008, in materia estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali: viene estesa la disciplina applicata ai crediti maturati nei confronti dei ministeri al 31 dicembre 2007 anche a quelli maturati al 31 dicembre 2008 e viene prevista un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di nuove situazioni debitorie. Si dispone che "in ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale". Introdotta una disposizione per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali: i ministeri sono chiamati ad avviare, di concerto con il ministero dell'Economia, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, riparto delle risorse (articolo 7-ter, comma 16). Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del Dl 112/2008, assegnate dal Cipe al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in base all'Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo (previsto dal comma 3 dell'articolo 18) circa la ripartizione territoriale dell'85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord. Tale principio era già stato stabilito al punto 10) dell'Accordo. Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (articolo 7-quinquies, commi 10 e 11). Il nuovo Fondo, che viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diventa destinatario della ripartizione delle risorse Fas a opera del Cipe in luogo del Fondo per la competitività. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale prevista in forza della delibera Cipe del 6 marzo 2009 (oltre 9 miliardi di euro) è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 7-quinquies (rispettivamente 400 milioni nel 2012 a reintegro del Fondo "conti dormienti", e 200 milioni nel 2010, 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012 da destinate al Fondo di garanzia Pmi). Gruppo Tirrenia (articolo 7-sexies, comma 3). Per offrire una parziale copertura del disavanzo 2008 del Gruppo Tirrenia di Navigazione Spa, possono essere utilizzate le somme, per un importo pari a 6.615.681 euro, rese disponibili per pagamenti non più dovuti concernenti la sovvenzione degli esercizi precedenti in favore del medesimo Gruppo. Viene estesa al personale del gruppo Tirrenia l'applicabilità dell'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (Finanziaria 2009) che prevede la concessione, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, da parte del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, anche in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità). Impegno a non delocalizzare per le aziende produttrici dei beni incentivati (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter). Le agevolazioni previste dal decreto incentivi per la sostituzione di veicoli, di mobili ed elettrodomestici, si applicano, subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti tali incentivi al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo (ne fanno parte, oltre ai paesi Ue, tre dei quattro paesi Aels - Islanda, Liechtenstein e Norvegia-, senza la Svizzera). La disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Installazione di impianti a Gpl e metano (articolo 1, comma 7). Vengono incrementati da 350 a 500 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a Gpl e da 500 a 650 euro quelli per l'installazione di impianti a metano, ma vengono limitate agli autoveicoli immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 (mentre prima erano possibili anche per le euro 3, euro 4 ed euro 5). L'agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 e opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall'articolo 2, comma 59, del Dl 262/2006, e successivamente incrementata dall'articolo 29, comma 8, del Dl 248/2007. Iva per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria (articolo 3-bis). Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa autorizzazione comunitaria, estenderà il regime Iva a esigibilità differita ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria (decreto legislativo 270/1999). Lavoratori socialmente utili (articolo 7-ter, comma 21). Interpretazione autentica, con effetto retroattivo, che chiarisce l'ambito dei beneficiari dello stanziamento previsto dall'articolo 41, comma 16-terdecies, del Dl 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009. Lo stanziamento consente la conclusione, entro tre mesi, delle procedure relative alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politiche attive del lavoro intese alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in Asu e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio. La misura del finanziamento è pari a 55 milioni di euro annui. La disposizione chiarisce che lo stanziamento riguarda solo i comuni della Regione siciliana che abbiano in passato stipulato analoghe convenzioni con il ministero del Lavoro e che siano stati interessati dai precedenti interventi finanziari. Lavoro occasionale di tipo accessorio (articolo 7-ter, comma 12). Modifiche al lavoro occasionale di tipo accessorio. Vengono incluse tra le attività dove poter svolgere questo tipo di prestazioni di lavoro quelle relative a manifestazioni fieristiche, quelle rese in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a scuola o all'università, compatibilmente con gli impegni scolastici e universitari (la norma vigente ammetteva le attività prestate durante i periodi di vacanza). Le attività relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli o a lavori di emergenza o di solidarietà possono rientrare nell'ambito di applicazione del lavoro occasionale anche se il committente è pubblico. Fra le novità le attività agricole di carattere stagionale possono essere svolte come lavoro accessorio anche da casalinghe. Possono essere riconosciute come prestazioni accessorie anche le attività svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati. In via sperimentale per il 2009, poi, è permesso che prestazioni di lavoro accessorio siano svolte, in tutti i settori produttivi, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite di 3mila euro per anno solare. Le prestazioni di lavoro accessorio in questo caso devono essere comunque compatibili con quanto disposto dall'articolo 19, comma 10, del Dl185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. L'Inps deve provvedere a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Mercati finanziari (articolo 7, commi da 3-quater a 3-sexies). Strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società. A tal fine vengono apportate una serie di modifiche al testo unico dell'intermediazione finanziaria e al codice civile. Le disposizioni aumentano la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza che sia soggetto all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria. Viene affidata alla Consob la facoltà di ridurre al di sotto del 2% la soglia per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti. Si aumenta la misura (dal 10 al 20 per cento) delle azioni proprie che possono essere acquistate. Operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti (articolo 3, comma 4-bis). La norma chiarisce le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa, quali: la concessione di finanziamenti; il rilascio di garanzie; l'assunzione di capitale di rischio o di debito. Le operazioni di finanziamento possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia. Tutte le operazioni precedentemente elencate possono essere effettuate direttamente dalla Cassa medesima o mediante l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Questa ultima disposizione prevede l'eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese per le quali è ammesso esclusivamente il finanziamento attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Opportunità di lavoro (articolo 7-ter, comma 11). I centri pubblici per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere queste funzioni devono rendere note con cadenza almeno settimanale le opportunità di lavoro disponibili, utilizzando forme di pubblicità sugli organi di comunicazione di massa locali. Il rispetto di questo obbligo è funzionale ai fini del riconoscimento e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento per i servizi. Patto di stabilità interno (articolo 7-quater, commi da 1 a 3, da 7 a 11, da 13 a 16). Integrazioni alla disciplina vigente del Patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, il cui impianto generale è definito dal Dl 112/2008, con lo scopo di risolvere alcune problematiche applicative emerse con riferimento alle spese di investimento degli enti territoriali che, in base alla disciplina attuale, rientrano nei vincoli del Patto di stabilità interno, nonché a consentire la realizzazione degli ammortizzatori sociali necessari a fronteggiare l'attuale crisi economica, come previsto nell'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio scorso. Previste deroghe alla disciplina del Patto di stabilità per l'anno 2009 relativo alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, per quanto riguarda le spese in conto capitale. Ogni regione deve definire e comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, come determinato in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009-2011, la Regione comunica altresì al ministero dell'Economia, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. A vantaggio delle Regioni che rendono disponibili gli importi necessari a garantire la spesa degli enti locali nel 2009 per gli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 7-quater, è autorizzato lo svincolo di destinazione di somme a essi spettanti, per un importo pari al doppio degli importi resi disponibili per gli enti locali, al fine del loro utilizzo esclusivo per finalità di investimento, nei limiti definiti dal Patto di stabilità interno per l'anno 2009. Il beneficio si applica alle sole regioni che abbiano rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2008. Dell'utilizzo delle somme svincolate deve esserne data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme. Introdotta una sorta di sanatoria per quanto riguarda le previsioni di saldo degli enti locali che, alla data del 10 marzo 2009, hanno già approvato i loro bilanci di previsione in applicazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del Dl n. 112. La norma chiarisce però che le previsioni di saldo restano invariate soltanto per gli enti locali che hanno redatto i loro bilanci escludendo le entrate straordinarie indicate dal comma 8 "sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009", chiarendo, dunque, l'interpretazione della norma che viene abrogata. A decorrere dal 2009, l'esclusione delle spese correnti per interventi realizzati con cofinanziamenti dell'Ue, per la sola parte di finanziamento europeo, dal computo delle spese considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità. Per quanto riguarda le certificazioni che gli enti locali sono tenuti a inviare al ministero dell'Economia ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per il 2008, viene stabilito il termine perentorio del 31 maggio 2009. Patto di stabilità interno Regioni e Province autonome (articolo 7-ter, commi da 18 a 20). Escluse dal Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti che vengono realizzate utilizzando finanziamenti statali (quote di cofinanziamento nazionale) per interventi in materia di ammortizzatori sociali cofinanziati da fondi comunitari, come stabilito nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 26 febbraio 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Piano casa (articolo 7-quater, comma 12). Introdotte alcune modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 112/2008 sul Piano casa. In particolare viene reintrodotta, alla lettera a), l'intesa con la Conferenza Unificata per l'approvazione del Piano previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legge 112/2008. L'intesa viene estesa, mediante la lettera b), anche al comma 12 del medesimo articolo 11 con riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo per l'edilizia a canone speciale. Elevate da 100 a 200 milioni di euro le risorse assegnate dall'articolo 11, comma 12-bis, del decreto legge n. 112, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale. Piccole e medie imprese (articolo 7-septies). CONTINUA ..." 8 aprile 2009 In attesa delle disposizioni di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, estensione degli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 15 della legge Bersani, la 266/1997). Possibilità di destinare gli interventi del fondo di garanzia, le cui risorse sono confluite nello stesso Fondo per la finanza d'impresa, anche a misure volte a consentire alle piccole e medie imprese destinatarie dei benefici del suddetto fondo, di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere, e di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo. Potenziamento lotta all'evasione (articolo 7, commi 1-bis e 1-ter). Incremento di 4 milioni di euro l'anno 2009 e 2010 degli stanziamenti finalizzati a finanziare l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. L'incremento dello stanziamento finanzierà le spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli 007 del Fisco. Prepensionamento giornalisti iscritti all'Inpgi (articolo 7-ter, comma 17). La disposizione modifica l'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/198, in materia di prepensionamento dei giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). L'articolo 37 prevede per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e delle imprese editrici di giornali periodici, ammessi al trattamento di cassa integrazione, possano optare, entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi individuati, per il trattamento di pensione di vecchiaia. La modifica introdotta subordina questo beneficio previdenziale alla sussistenza di un relativo accordo, recepito in sede di ministero del Lavoro. Pubblico impiego (articolo 7-ter, comma 15). Utilizzo in favore del pubblico impiego di parte delle risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell'allegato B del Dl 112/2008. Quote latte (articolo 8-bis). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione. Sul fronte della restituzione ai produttori di latte del prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a livello nazionale si stabilisce che per il periodo 2008-2009 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, del Dl 49/2003 che escludono dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso: i produttori non titolari di quota; i produttori che abbiano superato "il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. I produttori così riammessi alla restituzione sono tuttavia collocati, ai fini della restituzione stessa, dopo tutte le altre categorie individuate nell'articolo 9, comma 4, del Dl 49/2003. Definiti i criteri per la ripartizione, a decorrere dal periodo 2009-2010, dell'importo che eventualmente residui dopo che siano state effettuate le restituzioni dovute ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Dl 49/2003, cioè quelle che hanno per beneficiari, nell'ordine: coloro che hanno pagato indebitamente; i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna; quelli delle zone svantaggiate; aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria. L'eventuale residuo verrà invece ripartito, a decorrere dalla prossima campagna, nel seguente ordine tra le aziende produttrici che abbiano versato il prelievo e che: a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 20072008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; b) che non abbiano superato di oltre il 6% il proprio quantitativo disponibile individuale. Disposta l'attribuzione al fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, istituito presso il Mipaaf, delle ulteriori somme residue. Disciplinata l'assegnazione alle aziende produttrici di latte dell'aumento della quota nazionale attribuita all'Italia. La maggiore quota da ripartire ammonta complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e 547.881 derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008. Gli aumenti della quota nazionale derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e dal Regolamento n. 72/2009 sono attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota e che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione. Le assegnazioni così disposte sono revocate qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano, anche attraverso la rateizzazione, in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze. Fissate condizioni, priorità e limiti nelle assegnazioni. Divieto di vendere o affittare fino al 31 marzo 2015, quando è prevista peraltro la fine del regime delle quote latte, i quantitativi assegnati ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4, che in caso di cessazione dell'attività confluiranno nella riserva nazionale per essere riassegnati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del Dl 49/2003. Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte (articoli 8-quater e 8-quinquies). Gli articoli riproducono, rispettivamente, i primi tre commi dell'articolo 3 e gran parte dell'articolo 4 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione. Prevede che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti (di importo non inferiore a 25.000 euro) iscritti nel registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte addebitati allo Stato italiano dalla Commissione europea. La rateizzazione, gravata da interessi, avviene: per una durata non superiore a 13 anni, se i debiti sono inferiori a 100mila euro; per una durata non superiore a 22 anni, se i debiti siano compresi tra 100mila e 300.000 euro; per una durata non superiore a 30 anni, se i debiti siano superiori a 300mila euro, Indicate le modalità di calcolo del tasso di interesse sui debiti di cui è richiesta la rateizzazione, differenziato in ragione della durata della rateizzazione. Definite le procedure per la rateizzazione, che si avviano con l'intimazione al pagamento delle somme esigibili che l'Agea dovrà effettuare nei confronti di ciascun debitore entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.Si considerano esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. Il produttore ha poi 60 giorni di tempo, dal ricevimento dell'intimazione, per presentare all'Agea la richiesta di rateizzazione. Lo stesso termine si applica nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto in esame. Le disposizioni sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010. All'atto dell'accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa a ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. Prevista la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Politiche, di un Commissario straordinario (che resterà in carica fino al 31 dicembre 2010), scelto tra i dirigenti del Mipaaf, degli enti vigilati dal ministero e delle relative società controllate, che, avvalendosi degli uffici dell'Agea assegna le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, definisce le modalità di applicazione della rateizzazione e decide sull'accoglimento delle richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla presentazione. Definiti i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazionale (mancato pagamento del prelievo latte, omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione, rigetto della richiesta di rateizzazione, rinuncia o mancata accettazione della rateizzazione da parte del richiedente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta. A queste ipotesi si aggiunge quella del mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione. In caso di revoca, questa ha effetto con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati. È previsto che gli organismi pagatori di provvidenze e aiuti comunitari e nazionali recuperino per compensazione quanto dovuto dai produttori che hanno chiesto la rateizzazione, fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. È sanzionata con la decadenza dal beneficio della rateizzazione, oltre che con la revoca delle quote assegnate, il mancato pagamento anche di una sola rata. L'Agea provvede alla riscossione coattiva, in caso di mancata presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione, di interruzione del pagamento anche di una sola rata. Registro nazionale dei debiti (articolo 8-ter). L'articolo riproduce il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 4/2009, con misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, con le modifiche approvate in prima lettura dal Senato al relativo disegno di legge di conversione. Si istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) il Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006173, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. L'istituzione del Registro attua l'articolo 5-ter del regolamento n. 885/2006, introdotto dal regolamento (CE) n. 1034/2008, che impone agli Stati membri di dedurre gli importi dei debiti dei produttori agricoli a titolo di rimborso di provvidenze ed aiuti comunitari e nazionali dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore. L'iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari e anche nazionali, sono tenuti a effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito. Si autorizzano gli organismi pagatori dei contributi comunitari a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali già scaduti dovuti dalle imprese beneficiarie. È demandata a provvedimenti Agea la definizione delle modalità tecniche di attuazione, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori. Demandato a un decreto Economia la definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente alla possibilità per gli Stati membri di non procedere, per importi di minima entità, al recupero delle somme indebitamente erogate. Reti di imprese (articolo 3, commi da 1 a 3). Intervento sulla disciplina fiscale dei distretti produttivi – introdotta dall'articolo 1, commi da 366 a 372 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), successivamente modificata ed estesa alle reti di imprese e alle catene di fornitura dall'articolo 6-bis, del Dl 112/2008. La disciplina, introdotta con decorrenza 2006, non ha trovato applicazione in quanto non sono stai emanati i relativi decreti attuativi. Le modifiche sono dirette a includere anche i tributi locali nell'ambito dei benefici fiscali in favore delle reti d'imprese e delle catene di forniture. Viene reintrodotta la disciplina tributaria originariamente prevista dalla Finanziaria 2006 e successivamente sostituita dal decreto legge 112/2008: il distretto può optare per l'applicazione di uno dei seguenti regimi tributari: 1) regime della tassazione di distretto, 2) regime della tassazione concordata con l'Amministrazione finanziaria. Possono aderire al distretto, come spiega la relazione illustrativa allegata al provvedimento "anche le imprese non soggette all'imposte sul reddito delle società (Ires)". Lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale". Dall'attuazione della disposizione non possono derivare oneri superiori a 10 milioni per l'anno 2009, e 50 milioni a decorrere dal 2010. Richiesta finanziamenti alla Banca europea per gli investimenti (articolo 6, comma 1-ter). I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere finanziamenti alla Bei, Banca europea per gli Investimenti, secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento. Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica (articolo 5-bis). Disposizione per agevolare la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a olio combustibile e in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge incentivi, per consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido. Si può procedere alla riconversione anche in deroga alla legislazione nazionale e regionale che prevede limiti di localizzazione degli impianti, e che la riconversione sia subordinata all'abbattimento delle emissioni nella misura di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente per i grandi impianti di combustione. Riduzione aliquote imposta sostitutiva rivalutazione immobili (articolo 5, comma 1). Ridotte le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione e il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce dal 7 al 3% per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all'1,5% per quelli non ammortizzabili. Riscossione crediti Inps (articolo 7-quater, comma 6). Colpo d'acceleratore delle procedure di riscossione dei crediti Inps: viene affidata agli agenti della riscossione (Riscossione Spa e sue società partecipate) la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati e ceduti dall'Inps, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione. Servizi pubblici di navigazione lacuale (articolo 7-sexies, comma 4). Per assicurare la continuità del sevizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, si consente alla Gestione Governativa Navigazione Laghi di utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008. Sostegno alle esportazioni (articolo 4, comma 7-bis). Trecento milioni di euro sono destinati alle attività di credito all'esportazione. Dalle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria intestato al fondo istituito dall'articolo 2 del Dl 251/1981 sarà prelevata la somma individuata per essere trasferita al conto di Tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973. Sostegno di imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature (articolo 7, commi 1-quinquies e 1-sexies). Sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale. In attesa del decreto sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dall'articolo 1, comma 847 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) e non ancora operativo, dispone l'utilizzo, per il 2009, di una quota delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 266/97 (cosiddetta legge Bersani), confluito nello stesso Fondo per la finanza d'impresa. Dieci milioni di euro sono destinate, ai fini del rilascio di garanzie anche mediante ricorso ai consorzi di garanzia fidi, alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, nell'ambito dei quali siano state realizzate opere collettive per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque a uso industriale. Un decreto Sviluppo economico, da emanarsi di concerto con l'Economia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, detterà le disposizioni necessarie all'attuazione delle disposizioni. Trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (articolo 7-bis). La norma incide sulla disciplina del servizio di noleggio con conducente allo scopo di sospendere sino al 30 giugno 2009 le norme di cui all'articolo 29 del Milleproroghe (Dl 207/2008) in attesa di ridefinire il tessuto normativo di riferimento. Trasporto pubblico locale (articolo 7, comma 1-quater). Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 273, della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006), relative al finanziamento degli accordi relativi alla concessione dell'indennità del trattamento di malattia per il personale dei pubblici servizi di trasporto (articolo 4, comma 2 del Dm 6 agosto 2007), si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2007. Velocizzazione delle procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale (articolo 7, comma 3-bis). Modifiche all'articolo 20 del decreto legge 185/2008 in materia di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale. Vengono attribuiti al commissario, per l'espletamento di questi compiti, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari (può derogare a ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare). Il commissario, qualora dipendente di un'amministrazione pubblica statale, viene collocato fuori ruolo per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Disciplinato anche il rientro in ruolo prevedendo che, in assenza di posti disponibili, il dipendente venga collocato temporaneamente in soprannumero da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni. In tale ipotesi l'onere finanziato deve tuttavia essere compensato rendendo indisponibili un numero di incarichi dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario. 8 aprile 2009
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